Pubblicato: ven, 28 Gen , 2022

Juris Pills: ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego.

Delitti contro il patrimonio mediante frode e il nuovo decreto 195/2021.

 

     Leggiamo di questi reati quasi quotidianamente, a volte si intrecciano l’uno con l’altro, soprattutto nelle indagini contro il crimine organizzato. Sono considerati reati plurioffensivi, in quanto coinvolgono l’economia, l’ordine pubblico, l’amministrazione della giustizia, oltre che il patrimonio; intaccano l’ordine economico, falsando la stabilità e l’affidabilità finanziaria anche degli enti. Si verificano in seguito alla precedente commissione di un altro fatto delittuoso, detto reato-presupposto, che può essere commesso anche all’estero (Cass. Pen. sent 23679/20).

Il reato di ricettazione (art. 648cp) si configura quando un soggetto acquista, riceve o nasconde alle autorità, con lo scopo di procurarsi un profitto, denaro o ogni altro oggetto proveniente da un qualsiasi delitto (per es. gioielli di una rapina);  anomale le condizioni alle quali sono offerti o la qualità dei medesimi. Per la legge Italiana, non rileva da quale tipo di reato derivino, se di natura dolosa, colposa o anche nella forma del tentativo. Ai fini della configurazione della ricettazione, non occorre che il reato presupposto sia stato giudizialmente accertato, basta che vi siano fatti sufficienti a provare che chi ha venduto o ceduto il bene non ne fosse proprietario o possessore titolato (e quindi autorizzato alla cessione).

Situazione diversa si ha nel riciclaggio (art. 648bis cp), in questo caso si cerca di impedire o rendere difficile l’accertamento della provenienza delittuosa del denaro, dei beni o delle altre utilità di origine illecita (Cass. 3608/2019). La normativa, aggiornata in agosto 2021 con attuazione della direttiva UE 2018/1673, specifica che il reato si ha se si “sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto; ovvero se si compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa”. Si configura anche quando quello presupposto è un delitto colposo, o un reato contravvenzionale. Rileva la coscienza e la volontà del soggetto di sostituire/trasferire (cd “pulire”) i proventi illeciti o di compiere altre operazioni di intralcio all’accertamento della verità; così come il trasferimento materiale da un luogo ad un altro (Cass. Pen). Si afferma la riciclabilità del prezzo, del prodotto e anche del profitto del reato presupposto, quindi qualsiasi entità economicamente apprezzabile, che sia esistente al momento della sua realizzazione (immobili, mobili, imprese, titoli, metalli preziosi, diritti di credito, avviamento aziendale, strumenti finanziari, etc). Il riciclaggio è un reato a forma libera, la cui condotta può consistere anche nel compimento di una pluralità di atti leciti, purché riconducibili al fine ultimo di occultare la provenienza delittuosa del denaro o di altri beni (Cass Pen. sent 7257/19).

Nel caso in cui la persona che commette il reato ne ricava dei proventi e li reinveste, si configura l’autoriciclaggio (art.648-ter.1 cp). Introdotto nel nostro ordinamento di recente (L186/2014), mira a sanzionare il soggetto che ricicla i proventi del delitto da lui stesso commesso. Il soggetto che compie la condotta illecita agisce con dolo e quindi con capacità dissimulatoria: opera consapevolmente, con la volontà di ostacolarne concretamente l’identificazione della provenienza illecita. Si incrimina l’impiego, la sostituzione o il trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative del denaro, dei beni o delle altre utilità provenienti dalla commissione di un reato presupposto.

Una particolarità rispetto le precedenti fattispecie si trova nel delitto di reimpiego meglio detto di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art.648-ter cp). L’impiego “in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto”, comporta che l’effetto dissimulatorio sia attutato attraverso l’impiego del denaro sporco o degli altri beni proprio in attività economiche o finanziarie con la consapevolezza della illiceità della provenienza e della volontà di ottenere l’effetto di occultamento. Il termine “impiego” rimanda a nozioni volutamente non tecniche, dovendosi intendere per tale qualsiasi tipo e qualsiasi forma di utilizzazione e/o di investimento dei capitali illeciti, che si tratti di attività economiche o finanziarie.

Le fattispecie di cui agli artt. 648, 648bis e 648ter cp sono accomunate dalla provenienza dei beni da uno o più reati, ma si distinguono sotto il profilo soggettivo: la ricettazione richiede il dolo di profitto, mentre la seconda e la terza richiedono la specifica finalità di far perdere le tracce dell’origine illecita, con l’ulteriore peculiarità, quanto alla terza, di pulire i proventi mediante attività economiche o finanziarie (Cass Pen. 33076/2016). La condotta di impiego può consistere anche in costruzione di immobili, acquisto di beni immobili, acquisto di beni mobili, per coprire crisi di liquidità, onorare impegni assunti con le banche e i fornitori, incrementare l’attività aziendale, acquisto e cessione dei c.d. diritti d’aiuto comunitari.

Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, per uno dei delitti previsti dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato. Il pubblico ministero può compiere ogni attività di indagine che si renda necessaria circa i beni, il denaro o le altre utilità da sottoporre a confisca.

Con la pubblicazione in gazzetta ufficiale del 30 novembre 2021 il Consiglio dei ministri ha adottato il decreto legislativo 195/2021 che entrerà in vigore il 15 dicembre 2021. Il decreto reca l’attuazione della Direttiva UE 2018/1673 sulla Lotta al riciclaggio mediante diritto penale. Si tratta di un intervento normativo che arriva in ritardo e successivamente all’avvenuta comunicazione, da parte della Commissione europea, dell’avvio di una procedura di infrazione nei confronti dello Stato italiano per il mancato recepimento entro il temine previsto (scaduto il 3 dicembre 2020). La Direttiva UE abbraccia tutta la fenomenologia relativa all’acquisto, detenzione, utilizzazione, occultamento, dissimulazione, conversione e trasferimento dei proventi delle attività criminose, anche se compiuti da coloro che abbiano commesso i reati da cui tali proventi provengono o che vi abbiano partecipato.

Le novità previste dal d.lgs. riguardano l’ampliamento dei reati presupposto dei delitti di cui agli artt. 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 c.p., che vengono estesi anche alle contravvenzioni e ai delitti colposi; l’introduzione di nuove ipotesi circostanziali e la modifica di talune circostanze già esistenti; estensione della giurisdizione italiana ai fatti di ricettazione e autoriciclaggio commessi dal cittadino italiano all’estero, senza più alcuna limitazione. Nel caso in cui sia uno straniero a commettere reato all’estero ai danni di un cittadino italiano, il soggetto sarà punibile a condizione che si trovi sul territorio italiano e vi sia richiesta del Ministro della Giustizia.

E’ previsto un incremento sanzionatorio nei casi in cui il reato risulti commesso nell’esercizio di attività professionale (ricettazione aggravata). Sul piano dell’elemento psicologico del reato, la direttiva UE prevede la facoltà per gli Stati membri di emanare norme punitive in relazione a condotte dell’autore che sospetti o avrebbe dovuto essere a conoscenza della provenienza dei beni da attività criminosa, ossia in presenza di colpa.

Le c.d. valute virtuali o criptovalute possono essere ricomprese in via interpretativa nei concetti di «cose», «beni» o «altre utilità» previsti dalle fattispecie di ricettazione, riciclaggio, reimpiego e autoriciclaggio, tanto più che la Direttiva UE impone di considerare rilevante qualsiasi bene immateriale e intangibile, anche digitale su cui cada l’attività criminosa. Le norme profilanti la condotta punita dai quattro articoli si applicano anche quando l’autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile, non è punibile o quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.

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