Pubblicato: lun, 31 Mar , 2014

Agcom, stop a musica e film gratis

Da oggi entra in vigore il nuovo regolamento 

 

L’Autorità Garante per le Comunicazioni (Agcom) da oggi avrà molto più potere di quanto non ne abbia avuto in passato. Con la nuova regolamentazione approvata a seguito di un lungo dibattito, l’Agcom potrà infatti oscurare quei siti internet che si presume violino il diritto d’autore, ordinando la cancellazione dei contenuti illegali. In caso di violazione di grande entità, si procederà anche al blocco dell’accesso ai contenuti. La rimozione sarà immediata, il procedimento durerà al massimo 35 giorni comprese le indagini.

Come si legge all’articolo 2 il presente regolamento disciplina “le attività dell’Autorità in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica. In particolare, il regolamento mira a promuovere lo sviluppo dell’offerta legale di opere digitali e l’educazione alla corretta fruizione delle stesse e reca le procedure volte all’accertamento e alla cessazione delle violazioni del diritto d’autore e dei diritti connessi, comunque realizzate, poste in essere sulle reti di comunicazione elettronica.”

Oggetto del nuovo regolamento sono tutte le opere in digitale coperte da diritto d’autore, quindi film, musica, serie tv ed articoli. Chi, essendone legittimato ritenga che una propria opera sia stata pubblicata su internet in violazione della legge n 633/41 – che tutela il diritto d’autore- può chiedere che l’Agcom intervenga chiedendone la rimozione. La richiesta può essere fatta, compilando l’apposito modulo reperibile sul sito dell’Agcom. Se questa ritiene fondata l’istanza avvierà il procedimento entro 7 giorni. In caso di inosservanza dell’ordine di cancellazione, l’Agicom potrà comminare sanzioni pecuniarie il cui valore vari da 10mila a circa 250mila euro.

Il consiglio dell’Agcom ha comunque precisato che l’utente finale non verrà colpito in alcun modo  e che  non sono previste iniziative d’ufficio da parte del garante per le comunicazioni, ma solo istanze di parte. Il comma 3 dell’articolo 2 infatti chiarisce che il regolamento “non si riferisce agli utenti finali che fruiscono di opere  digitali in modalità downloading o streaming, nonché alle applicazioni e ai programmi per elaboratore attraverso i quali si realizza la condivisione diretta tra utenti finali di opere digitali attraverso reti di comunicazione elettronica”.

 

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