Gip, ecco il metodo Cuffaro, ”ha sfruttato potere politico con pervicacia e spregiudicatezza”
Ridisegnato quadro accusatorio: i soldi dall’imprenditore Vetro a Cuffaro è ”più verosimile siano il prezzo di una mediazione illecita” da porre in essere ”sfruttando la conoscenza con Tomasino”. Cade anche la turbativa d’asta, trasformata in traffico d’influenze. Resiste la corruzione.
”Con pervicacia e spregiudicatezza Salvatore Cuffaro ha sistematicamente ‘sfruttato’ il potere politico da più parti riconosciutogli e approfittato delle conoscenze dirette esistenti con pubblici ufficiali, dallo stesso reputati influenzabili, concludendo accordi illeciti con grave compromissione dell’interesse pubblico”. Lo scrive il gip di Palermo nell’ordinanza emessa dopo gli interrogatori in cui, confermando la gravità delle accuse, a ridisegnato il quadro accusatorio. Cade infatti l’accusa di associazione per delinquere, resiste quella di corruzione e la turbativa d’asta viene trasformata in traffico d’influenze. Il Gip ha rilevato l’assenza di gravi indizi necessari a contestare il reato previsto dall’art. 416 ai componenti del ”cerchio magico” di Cuffaro, così come delineati dalla Procura: e cioè Cuffaro, con il ruolo di vertice, Carmelo Pace, ”impegnato nell’organizzazione di rapporti tra privati e funzionari pubblici”, e Raso e Abbonato, come ”meri partecipi”. Secondo il gip, che condivide l’impostazione della procura sull’esistenza di un metodo Cuffaro per realizzare i propri interessi” ritenendo ”vari e interessanti” gli spunti investigativi alle vicende in cui risulta legato, dagli elementi raccolti ”non si può reputare configurabile l’esistenza di una stabile struttura organizzativa finalizzata alla realizzazione di rati contro la pubblica amministrazione”. Non basta, cioè, a parere del gip, la piena consapevolezza da parte di tutti delle dinamiche innescate da Cuffaro e dal metodo utilizzato ”per ottenere il favore dei pubblici ufficiali”, per la contestabilità del reato ”manca la predisposizione di mezzi e risorse funzionale alla prospettiva di realizzare reati o un’attività di pianificazione compartecipata delle varie procedure di gara’. Infine ”manca quel dato tipico del sodalizio che si concretizza nella intercambiabilità dei ruoli e nel riconoscimento, anche dall’esterno, del singolo come parte di un gruppo”.






















