Pubblicato: lun, 7 Nov , 2016

Proposta di modifica della L.R. 57/2013 da parte dell’Anci Toscana

Nella lotta alle ludopatie è auspicabile si possa costituire un fronte ampio di soggetti istituzionali, enti locali e  associazioni di cittadini.

 

Venerdì 4 novembre l’Anci Toscana ha presentato agli organi istituzionali della Regione Toscana una proposta di modifica della Legge Regionale 57/2013 in materia di contrasto alla dipendenza da gioco d’azzardo.

giochi-300x197I punti salienti della proposta sono la modifica della definizione di centri di scommesse data dall’art 2, comma 1, lett.d della legge: con la nuova formulazione vengono considerati tali le strutture dedicate, anche in via non esclusiva, alla raccolta delle scommesse. Il divieto dell’art.4 di apertura di strutture adibite al gioco con vincita di denaro, dunque, verrebbe esteso a quegli esercizi che, pur non dedicati in via esclusiva alla raccolta di scommesse, tuttavia esercitano tale attività pure in ditte, gestioni, locali dove vengono svolte attività di altro genere. Si pensi, ad esempio, a rivendite di tabacchi, bar, strutture ricettive, negozi di alimenti e bevande o altri esercizi commerciali nei quali si trovino apparecchi per il gioco o raccolta di scommesse: anche essi rientrerebbero nella previsione dell’art.4. La proposta di modifica dell’inciso della definizione esclude, pertanto, la possibilità di aggirare il divieto di apertura nelle vicinanze di luoghi sensibili, mediante l’inserimento di attività di gioco all’interno di esercizi commerciali o aperti al pubblico.

Viene poi proposta la modifica dell’art.4, comma 1, lì dove vengono individuati, in aggiunta ai luoghi sensibili già indicati, nuovi spazi degni di tutela, quali scuole materne, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori. E il documento dell’Anci prosegue con l’invito a valutare “anche la proposta assolutamente innovativa di un ‘distanziometro’ calcolato non più da luoghi sensibili, bensì da strutture per il gioco già esistenti, per ottenere una sorta di sterilizzazione del territorio”.

Viene quindi prevista l’introduzione degli articoli 1bis, 1ter e 1quater. L’1bis così recita: “Ai fini dell’operatività del comma 1, i centri socio-ricreativi e sportivi privati si considerano luoghi sensibili da cui calcolare la distanza dei 500 metri se soddisfano tutte le seguenti condizioni: a) risultano facilmente riconoscibili come tali, visibili dalla pubblica via o comunque adeguatamente segnalati al pubblico da insegne o altra pubblicità; b) sono sedi operative; c) le attività socio-ricreative o sportive risultano in essere da almeno 12 mesi.

L’1ter stabilisce che per nuova installazione di apparecchi per il gioco lecito si intende il collegamento dei medesimi alle reti telematiche dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli; mentre l’1quater prevede per una nuova installazione la stipulazione di un nuovo contratto, anche con differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere e l’installazione dell’apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell’attività.

Il comma 2 verrebbe modificato con l’inserimento dell’inciso: “e dai quali tali centri, spazi ed apparecchi devono distanziarsi di almeno 500 metri”. La proposta di modifica mira ad estendere il divieto attualmente vigente anche alla nuova installazione di apparecchi nelle sale da gioco e scommesse già esistenti alla data di entrata in vigore della legge 57/2013 e per i quali, dunque, non si applicano i divieti di apertura previsti dall’art.4.

All’art.6 verrebbe aggiunto un comma 4 che obbliga i gestori degli spazi adibiti al gioco a partecipare ai corsi di formazione e aggiornamento per i quali, con la nuova formulazione , si attribuirebbe all’Osservatorio Regionale una competenza a definire tempi, modalità e soggetti attuatori dei corsi stessi. I corsi sono finalizzati alla conoscenza della normativa in materia di gioco, con particolare riguardo alla disciplina sanzionatoria a carico dei contravventori. L’inosservanza dell’obbligo formativo comporterebbe l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, accompagnata da diffida comunale e l’inosservanza della diffida stessa comporterebbe la chiusura temporanea del centro scommesse o l’applicazione dei sigilli agli apparecchi. All’accertamento della violazione dell’obbligo formativo per il 20% della frequenza annuale consegue la chiusura definitiva della sala giochi e scommesse.

L’Anci Toscana è impegnata alla stesura di una bozza di regolamento comunale per pervenire ad una disciplina unitaria della materia del gioco lecito, da elaborare insieme alle associazioni di categoria e alle associazioni di cittadini dedite alla lotta contro il gioco d’azzardo, in un percorso di sensibilizzazione sui danni sociali derivanti dalle patologie da gioco e di   contrasto al grave problema  del gioco illecito dal quale trae enormi profitti la criminalità organizzata. Fondamentale per combattere tale fenomeno è la delimitazione delle sale da gioco, la limitazione degli orari di apertura, regole rigorose sulla pubblicità.

Fulvio Turtulici

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