Pubblicato: mar, 14 Gen , 2014

Porcellum, depositate le motivazione della Consulta

Violazione degli articoli della Costituzione e norme definite “intrensicamente irrazionali”. Al momento si torna al proporzionale nell’attesa che il Parlamento dichiarato dai giudici legittimo vari una nuova legge

 

L'aula del Senato a Palazzo Madama

L’aula del Senato a Palazzo Madama

Sono state depositate nella serata di lunedì le motivazioni della sentenza con le quali la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo il Porcellum. Nelle 26 pagine redatte da Giuseppe Tesauro,  i giudici della Corte hanno usato parole dure nei confronti della ex legge elettorale, colpevole di aver violato numerosi articoli della Costituzione.

 In merito al premio di maggioranza che permetteva alla coalizione che prendeva più voti di avere il 55% dei seggi alla Camera, i giudici hanno ritenuto che la norma creava “una oggettiva e grave alterazione della rappresentanza democratica” in quanto trasformava “una maggioranza relativa di voti (potenzialmente anche molto modesta) in una maggioranza assoluta di seggi” determinando una “ alterazione degli equilibri istituzionali, tenuto conto che la maggioranza beneficiaria del premio sarebbe in grado di eleggere gli organi di garanzia che, tra l’altro, restano in carica per un tempo più lungo della legislatura”.

 Bocciato senza appello anche il testo che regolamentava le elezioni al Senato tramite coalizioni su base regionale. Oltre alla già citata per la Camera, alterazione della rappresentanza democratica per la mancanza di una soglia minima per il conseguimento del premio di maggioranza, la Corte Costituzionale ha cassato quello che era “un meccanismo intrinsecamente irrazionale, che di fatto finirebbe con contraddire lo scopo di assicurare la governabilità, in quanto, essendo il premio diverso per ogni Regione, il risultato sarebbe una sommatoria casuale dei premi regionali” che potrebbero favorire “la formazione di maggioranze parlamentari non coincidenti, pur in presenza di una distribuzione del voto sostanzialmente omogenea tra i due rami del Parlamento” compromettendo di fatto le funzioni del Parlamento e del governo stesso.

Inoltre si evidenziava come non fosse garantito lo stesso peso di voto a tutti i cittadini perché “sarebbe diverso a seconda della collocazione geografica dei cittadini elettori” visto che l’ entità del premio variava di regione in regione favorendo giocoforza le regioni più popolose.

 È stata riscontrata la violazione degli articoli 56 e 58 che prevedono che l’elezioni dei parlamentari avvengano in modo diretto, tramite un voto personale e libero degli elettori. Diritti negati nelle ultime tre tornate elettorali dove si poteva barrare solo il simbolo del partito. Erano le segreterie, tramite i listini bloccati, a determinare chi sarebbe stato eletto. Per i giudici emeriti ciò determinava un “voto sostanzialmente “indiretto”, posto che i partiti non possono sostituirsi al corpo elettorale”.

 Questa sentenza non comporta lo scioglimento delle Camere o la dichiarazione di una loro illegittimità. Nella motivazione, infatti, è specificato che in base al “principio fondamentale della continuità dello Stato….. le Camere sono organi costituzionalmente necessari e non possono in alcun momento cessare di esistere o perdere la capacità di deliberare”. Non ci sarà nemmeno la possibilità di far decadere quei parlamentari eletti grazie alle norme ora abrogate. Per la Corte Costituzionale “ Le elezioni che si sono svolte in applicazione anche delle norme elettorali dichiarate costituzionalmente illegittime costituiscono, in definitiva, e con ogni evidenza, un fatto concluso, posto che il processo di composizione delle Camere si compie con la proclamazione degli eletti”.

 Al momento si ritorna quindi alla legge del 1957, che prevede un sistema proporzionale puro con l’aggiunta della possibilità della preferenza per un candidato. Sta quindi a questo Parlamento legittimo porre rimedio con una nuova legge elettorale.

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