Pubblicato: lun, 31 Gen , 2022

Crimini internazionali, tutela dei diritti umani e responsabilità dello Stato.

La posizione pionieristica della giurisprudenza italiana e la limitazione dell’immunità.

 

     La Dichiarazione universale dei diritti umani adottata dall’Assemblea Generale delle Nazione Unite il 10 dicembre del 1948 rappresenta il momento di affermazione dei diritti umani a livello internazionale. La commissione di un illecito internazionale, come anche una violazione del diritto cogente, presuppone l’insorgere della responsabilità internazionale dello Stato e quella personale degli autori. Tuttavia, un grande limite del regime di responsabilità dello Stato si riscontra nelle norme sull’immunità dalla giurisdizione civile e amministrativa di un altro Stato, secondo il principio par in parem non habet iudicium. L’immunità dello Stato è invocabile anche a fronte di violazioni gravi dei diritti umani; tendenzialmente è riferibile agli acta iure imperii, ovvero quegli atti compiuti nell’esercizio dei propri poteri sovrani. Si ricordano le sentenze della Corte EDU Jones e Al-Adsani, in cui la Corte ha riconosciuto l’immunità rispettivamente dell’Arabia Saudita e del Kuwait, nonostante la gravità dei fatti derivanti dalla commissione di atti di tortura; Serbia e Croazia, oltre alla Germania per i crimini nazisti.

La giurisprudenza internazionale è unanimemente orientata in tal senso, ma l’Italia si pone in controtendenza rispetto alla maggioranza. La posizione del nostro paese è unica e pionieristica in quanto disconosce la norma sull’immunità degli Stati in caso di gravi violazioni dei diritti umani.

Da circa un ventennio, infatti, le Corti italiane hanno cominciato ad affermare pressoché costantemente la sussistenza della giurisdizione ogni qual volta gli acta iure imperii si fossero concretati in violazioni dei diritti umani di gravità tale da costituire crimini internazionali, tra cui una corposa serie di sentenze contro la Germania per tutte le aberrazioni che hanno segnato tristemente la storia del Novecento.

La sentenza della Cassazione più nota in materia è probabilmente quella relativa al caso Ferrini (2004), in cui si ritiene che la repubblica tedesca non abbia titolo ad invocare l’immunità di fronte ai crimini di guerra commessi durante il secondo conflitto mondiale. Pertanto, l’Italia nel 2007 riconosce ed è pronta a dar esecuzione ad una sentenza greca del 2000, la sentenza Distomo, che condannava la Germania al risarcimento del danno per i crimini nazisti commessi contro la popolazione. Lo Stato tedesco si costituiva in giudizio contestando la pretesa attorea, e, in corso di causa, proponeva regolamento preventivo di giurisdizione, sul quale si pronunciava la Corte di Cassazione nel 2008. In questa circostanza veniva confermato il nuovo orientamento e riconosciuta la giurisdizione italiana (Cass., sez. un. civ., 29 maggio 2008, da n. 14199 a 14211, – vedi anche Diniego dell’immunità giurisdizionale degli Stati stranieri per crimini, jus cogens e dinamica del diritto internazionale, in Rivista di diritto internazionale, 2008). Il reiterato mancato riconoscimento dell’immunità spinge la Germania a ricorrere anche alla CIG, chiedendo di accertare il rispetto dell’Italia delle norme sull’immunità. “I crimini di guerra, i crimini contro la pace ed i crimini contro l’umanità sono commessi in modo pianificato ed organizzato e per ciò sono crimini che coinvolgono una responsabilità collettiva. Questi crimini fanno affidamento sulle risorse dello Stato e per ciò essi sono crimini di Stato. Per questo è necessario che vi sia una responsabilità congiunta: la responsabilità internazionale dello Stato e la responsabilità penale degli individui. Nessuno Stato può, né mai gli è stato consentito, invocare la sovranità per ridurre in schiavitù o sterminare essere umani ed evitare le proprie responsabilità trincerandosi dietro lo scudo dell’immunità. Non vi è immunità per così gravi violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario, per crimini di guerra e contro l’umanità. L’immunità non è mai stata concepita per simili iniquità” (Antônio Augusto Cançado Trindade, giudice CIG, giudice e presidente della Corte interamericana dei diritti umani, autorità nel campo del diritto internazionale pubblico e nell’ambito dei diritti umani). Tuttavia, la CIG si pronuncia in favore della Germania, sostenendo la mancanza di prassi che condiziona l’immunità alle violazioni gravi dei diritti umani; la non applicabilità del criterio di gerarchia tra le norme procedurali e quelle sostanziali; la non applicabilità della tort exception che non corrisponde al diritto consuetudinario e che non può essere estesa ai crimini internazionali (Corte internazionale di giustizia, sent. 3 febbraio 2012, Immunità giurisdizionali dello Stato – Germania c. Italia: Grecia interveniente).

L’Italia quindi si conforma alla sentenza della CIG con legge 5/2013, ma il tribunale di Firenze esprime dubbi sulla costituzionalità dell’assetto normativo conseguente alla decisione del giudice internazionale e si rivolge alla Corte costituzionale, con quattro ordinanze di rimessione (sent.  238/2014 e 30/2015). L’interpretazione della norma consuetudinaria di diritto internazionale fornita dalla CIG si poneva in contrasto con i principi supremi espressi nella nostra Costituzione. Il fulcro essenziale si radica nell’articolo 10 Cost, tramite cui vengono recepite le norme internazionali consuetudinarie nell’ordinamento italiano, collocandosi sul medesimo piano di quelle costituzionali. Il giudice rileva la non ammissibilità di norme in contrasto con i principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale o che ledano i diritti inalienabili della persona umana (c.d. teoria dei controlimiti), conformemente a quanto accade anche per le normative UE. In coerente sviluppo di tale asserzione, viene dichiarata l’incostituzionalità della legge italiana 5/2013, per effetto della quale i giudici italiani erano vincolati al rispetto della pronuncia della CIG del 2012. Si dichiara, inoltre, l’incostituzionalità della legge 848/1957, che dà esecuzione allo Statuto delle Nazioni Unite, nella parte in cui, con l’art. 94, obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alle pronunce della Corte Internazionale; si afferma che la norma consuetudinaria recepita dall’ordinamento italiano è soltanto quella che residua all’epurazione effettuata dai “controlimiti”. L’ordinamento italiano disconosce l’immunità, rendendola non operante, in presenza di atti quali la deportazione, i lavori forzati, gli eccidi riconosciuti come crimini contro l’umanità e perciò come atti lesivi dei diritti inviolabili e della dignità stessa della persona umana (art. 24 Cost. e art. 2 Cost.). L’azione in giudizio per la difesa dei propri diritti è essa stessa il contenuto di un diritto, protetto dagli articoli 24 e 113 della Costituzione ed è da annoverarsi tra quelli inviolabili, caratterizzanti lo stato democratico di diritto (sentenza n. 26 del 1999, nonché n. 120 del 2014, n. 386 del 2004 e n. 29 del 2003). La giurisprudenza successiva si conformava puntualmente a quanto espresso dalla nostra Corte costituzionale, condannando senza eccezione la Germania al risarcimento dei danni a fronte della commissione di crimini internazionali. Qualora un Paese si sia reso responsabile di condotte di una gravità tale da configurare crimini internazionali, questi non può mai invocare l’esenzione dalla giurisdizione straniera, nemmeno nell’ipotesi in cui gli illeciti siano stati da esso perpetrati nell’esercizio delle sue prerogative sovrane (Cass., S.U. n. 5044/2004). Il principio dell’immunità degli Stati dalla giurisdizione civile straniera per gli atti iure imperii trova un limite nel rispetto dei diritti inviolabili della persona umana (Cass. S.U. n. 20442/2020). Le norme a tutela dei diritti fondamentali della persona umana sono inderogabili, si pongono al vertice dell’ordinamento internazionale, e pertanto in caso di conflitto con qualsiasi altra norma internazionale, sia questa di carattere convenzionale o consuetudinario, devono necessariamente prevalere. Da ciò la Corte faceva di fatto discendere l’esistenza di un’eccezione alla norma sull’immunità.

La giurisprudenza italiana diventa così espressione di un importante principio di civiltà giuridica, ponendo coraggiosamente al centro i diritti dei singoli individui e limitando con fermezza una norma di diritto internazionale che altrimenti tutelerebbe ciecamente la sovranità statuale, anche nel caso in cui gli Stati siano responsabili di crimini internazionali.

L’orientamento dei tribunali italiani si conferma e continua a segnare il corso della storia, come nell’attualissima controversia USA c. Iran. La Corte di Cassazione apre le porte all’esecuzione in Italia di una sentenza della Corte distrettuale di New York con la quale era stato deciso il risarcimento dei danni da parte dell’Iran in favore di alcuni familiari delle vittime dell’attentato delle Torri Gemelle. Il tribunale americano nel 2018 ha stabilito che l’Iran, la Banca centrale iraniana e i Guardiani della rivoluzione islamica sono responsabili per la morte di più di mille persone nell’attacco terroristico dell’11 settembre 2001; per questa ragione Teheran è stata condannata al risarcimento delle famiglie delle vittime. Ristoro quantificato in oltre 6 miliardi di dollari e di cui successivamente è stato effettuato il sequestro di 4,5 miliardi alla repubblica islamica. La Corte di Appello aveva gettato dubbi circa la giurisdizione. Ma con l’ordinanza n. 39391 depositata il 10 dicembre 2021 dalla prima sezione civile, la Cassazione ribalta la decisione della Corte di Appello di Roma e conferma la delibazione della sentenza americana sull’attentato alle Twin Towers, condannando uno Stato straniero a risarcire gli eredi delle vittime di crimine contro l’umanità.

L’immunità degli Stati sovrani dalla giurisdizione secondo le norme del diritto interno è presa come parametro per il riconoscimento della sentenza straniera. Deve, però, essere contemperata col primato assoluto di valori fondamentali come libertà e dignità della persona umana. Per la giurisdizione americana, secondo le modifiche apportate al Foreign Sovereign Immunities Act (FSIA), l’immunità incontra un’eccezione nel caso in cui lo Stato sia sponsor del terrorismo, pertanto i tribunali civili Usa sono autorizzati a pronunciarsi su azioni in cui sono coinvolti stati stranieri, per i danni causati da atti terroristici all’interno degli Stati Uniti. Nell’interpretazione restrittiva, a cui aderisce anche l’ordinamento italiano, l’immunità non è contemplata in caso di pretese risarcitorie da delitto. D’altra parte, l’immunità non è un diritto, ma una prerogativa riconosciuta da norme consuetudinarie internazionali la cui operatività è però preclusa quando vengono compiuti crimini “in violazione di norme internazionali cogenti e lesive di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali.” Inoltre, anche per l’ordinamento italiano, il risarcimento del danno non è finalizzato solo a ristorare la sfera patrimoniale del soggetto leso, ma assume anche finalità deterrenti e sanzionatorie. Per la Corte di Cassazione, gravi comportamenti di uno Stato straniero in violazione dei diritti umani, o per crimini contro l’umanità, “trascendono gli interessi delle singole comunità statali e segnano il punto di rottura dell’esercizio tollerabile di qualsivoglia sovranità”.

Di

Ultime notize

Europa, la strage degli innocenti. E le “vittime” si fanno carnefici, perchè?

23 luglio 2016, Commenti disabilitati su Europa, la strage degli innocenti. E le “vittime” si fanno carnefici, perchè?

CON LA POVERTA’ CRESCONO ANCHE LE MAFIE

28 marzo 2024, Commenti disabilitati su CON LA POVERTA’ CRESCONO ANCHE LE MAFIE

L’anno che verrà si celebra a Crotone

30 dicembre 2023, Commenti disabilitati su L’anno che verrà si celebra a Crotone

Palermo, Borgo Parrini: il comune sfratta il bene confiscato alle mafie

13 dicembre 2023, Commenti disabilitati su Palermo, Borgo Parrini: il comune sfratta il bene confiscato alle mafie

Alla Sicilia e alla Calabria non servono ponti ma autostrade, ferrovie e aerei

26 novembre 2023, Commenti disabilitati su Alla Sicilia e alla Calabria non servono ponti ma autostrade, ferrovie e aerei

Operazione All in : Cosa Nostra e il business del gioco d’azzardo

25 novembre 2023, Commenti disabilitati su Operazione All in : Cosa Nostra e il business del gioco d’azzardo

Video

Service Unavailable.