Pubblicato: mar, 20 Dic , 2022

Crimini Internazionali, condannata segretaria di un campo di sterminio nazista

complicità in oltre 10.000 casi di omicidio perpetrati dal giugno del 1943 all’aprile del 1945 a Stutthof.

Irmgard Furchner è stata condannata a due anni con la condizionale, per complicità in omicidio di oltre 11mila detenuti nel campo di sterminio, era la segretaria del comandante delle SS a Stutthof, vicino l’attuale città polacca di Danzica, durante la Seconda Guerra Mondiale.

La sentenza emessa dal tribunale di Itzehoe, nel Schleswig-Holstein (Germania), sottolinea che la donna aveva “aiutato e favorito i responsabili del campo nell’uccisione sistematica delle persone imprigionate tra il giugno 1943 e l’aprile 1945 nella sua funzione di stenografa e dattilografa nell’ufficio del comandante del campo”. I pubblici ministeri hanno definito le atrocità di Stuffhof come un “assassinio crudele e doloroso” dei prigionieri nel campo. Dal 1944, in quel campo furono deportati migliaia di ebrei insieme a migliaia di civili polacchi coinvolti nella repressione nazista della rivolta di Varsavia. Nello stesso campo c’erano prigionieri politici, criminali, persone sospettate di omosessualità e testimoni di Geova: solo lì più di 65mila persone furono uccise con iniezioni letali di benzina o fenolo direttamente nel cuore, fucilate o fatte morire di fame. Altri, invece, furono costretti a stare all’aperto in inverno senza vestiti finché non morirono. Per la Corte, la donna era consapevole e complice di quello che succedeva nel campo di sterminio.

A settembre 2021 l’imputata 97enne, aveva provato a schivare l’inizio del processo. Non si era presentata nell’aula del tribunale tedesco e provò perfino a fuggire, lasciando di soppiatto la casa di riposo, ma la polizia l’ha rintracciata ed arrestata ad Amburgo.

Negli ultimi anni sono stati condannati anche altri impiegati e guardie delle SS ritenuti complici nell’omicidio di migliaia di prigionieri. Il caso più recente è stato quello dell’ultracentenario Josef Schütz, guardia nazista, che lo scorso giugno è stato ritenuto colpevole e condannato per complicità nell’omicidio di più di 3.500 prigionieri nel campo di concentramento di Sachsenhausen.

Sentenze che vergognosamente arrivano con oltre settant’anni di ritardo e che tuttavia non sciolgono anche la responsabilità dello Stato. Su questo punto, l’Italia si pone in controtendenza rispetto alla giurisprudenza internazionale. La posizione del nostro paese è unica e pionieristica in quanto disconosce la norma sull’immunità degli Stati in caso di gravi violazioni dei diritti umani. Da circa un ventennio, infatti, le Corti italiane hanno cominciato ad affermare pressoché costantemente la sussistenza della giurisdizione ogni qual volta gli acta iure imperii si fossero concretati in violazioni dei diritti umani di gravità tale da costituire crimini internazionali, tra cui una corposa serie di sentenze contro la Germania per tutte le aberrazioni che hanno segnato tristemente la storia del Novecento. La giurisprudenza italiana diventa così espressione di un importante principio di civiltà giuridica, ponendo coraggiosamente al centro i diritti dei singoli individui e limitando con fermezza una norma di diritto internazionale che altrimenti tutelerebbe ciecamente la sovranità statuale, anche nel caso in cui gli Stati siano responsabili di crimini internazionali. Proprio recentemente, con l’ordinanza n. 39391 depositata il 10 dicembre 2021 dalla prima sezione civile, la Cassazione ha confermato la delibazione della sentenza americana sull’attentato alle Twin Towers, condannando uno Stato straniero a risarcire gli eredi delle vittime di crimine contro l’umanità.

“I crimini di guerra, i crimini contro la pace ed i crimini contro l’umanità sono commessi in modo pianificato ed organizzato e per ciò sono crimini che coinvolgono una responsabilità collettiva. Questi crimini fanno affidamento sulle risorse dello Stato e per ciò essi sono crimini di Stato. Per questo è necessario che vi sia una responsabilità congiunta: la responsabilità internazionale dello Stato e la responsabilità penale degli individui. Nessuno Stato può, né mai gli è stato consentito, invocare la sovranità per ridurre in schiavitù o sterminare essere umani ed evitare le proprie responsabilità trincerandosi dietro lo scudo dell’immunità. Non vi è immunità per così gravi violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario, per crimini di guerra e contro l’umanità. L’immunità non è mai stata concepita per simili iniquità” (Antônio Augusto Cançado Trindade, giudice CIG, giudice e presidente della Corte interamericana dei diritti umani).

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